TRASPORTO - Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 12-01-2018, n. 702

TRASPORTO - Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 12-01-2018, n. 702

Il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di aver indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione. Spetta, invece, al vettore, quale onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva già percepito dal destinatario il prezzo della merce poi andata perduta e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione.

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20432/2015 proposto da:

HDI-GERLING INDUSTRIE VERSISCHERUNG AG, - P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell'avvocato DRINGA MILITO PAGLIARA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA SALESI;

- ricorrente -

contro

M&D TRASPORTI S.A.S. DI D.G. & C.;

- intimata -

INTERLAZIALE TRASPORTI - SPEDIZIONI S.P.A., - P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI 83, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE SPERATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MOLISANI;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

HDI-GERLING INDUSTRIE VERSISCHERUNG AG, - P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio dell'avvocato DRINGA MILITO PAGLIARA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA SALESI;

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza n. 163/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

nel 2010 la società HDI-Gerling Industrie Versichernq AG (d'ora innanzi, per brevità, "la HDI") convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società Interlaziale Trasporti e Spedizioni S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, "la Interlaziale"), esponendo che:

- aveva stipulato un contratto di assicurazione contro.i rischi del trasporto a favore della società Arvato Service Italia S.r.l.;

- nel 2008 la Arvato aveva stipulato un contratto di trasporto con la società Interlaziale, avente ad oggetto merci varie per un valore complessivo di 284.149,61 Euro;

- la Interlaziale, a sua volta, aveva affidato l'esecuzione del trasporto al subvettore M&D Trasporti di D.G. & c. S.a.S.;

- durante il trasporto, il carico venne trafugato;

- in esecuzione del contratto di assicurazione, la HDI aveva versato alla Arvato l'indennizzo contrattualmente pattuito, surrogandosi nei diritti di questa verso il vettore;

la società attrice chiese pertanto la condanna della convenuta alla rifusione di quanto pagato alla Arvato;

con sentenza 8 gennaio 2014 n. 163 il Tribunale di Milano rigettò la domanda, ritenendola non provata;

osservò il Tribunale, in particolare, non esservi prova che il mittente del contratto di trasporto (Arvato), in conseguenza della sottrazione del carico, avesse indennizzato i destinatari della merce, subendo così una perdita patrimoniale ed acquistando il diritto di credito nei confronti del vettore, successivamente trasferito all'assicuratore per effetto di surrogazione;

soggiunse altresì il Tribunale che la prova testimoniale, articolata al riguardo dalla società attrice, era inammissibile perchè avente ad oggetto il pagamento;

la sentenza venne appellata dalla parte soccombente;

la Corte d'appello di Milano, con ordinanza 22 maggio 2015 n. 2087, pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarò inammissibile l'appello;

la sentenza di primo grado è stata conseguentemente impugnata per cassazione dalla HDI, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con ricorso fondato su un solo motivo;

la Interlaziale ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, al quale a sua volta la società ricorrente ha resistito con controricorso;

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso, la HDI lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3; lamenta la violazione degli artt. 1685, 1689 e 1696 c.c.;

osserva la ricorrente che il Tribunale, per accogliere la domanda di surrogazione formulata dall'assicuratore del mittente, ha preteso la prova che quest'ultimo avesse effettivamente indennizzato i destinatari della merce andata perduta, pagando loro il controvalore di essa; osserva tuttavia la società ricorrente che il mittente, per ottenere dal vettore il risarcimento del danno causato dalla perdita della merce trasportata, non deve affatto dare questa prova; deduce che i diritti nascenti dal contratto di trasporto spettano al mittente, a nulla rilevando che questi abbia o non abbia indennizzato il destinatario per il mancato arrivo della merce;

il motivo è fondato;

l'assicuratore che, pagato l'indennizzo, dichiari di volersi surrogare all'assicurato (ovvero, volendo, scelga di farsi cedere da questi i suoi diritti di credito verso il terzo responsabile del danno), subentra nella medesima posizione dell'assicurato verso la persona che, con la propria condotta, ha determinato l'avveramento del rischio, assicurato; la HDI, pertanto, nel caso di specie ha assunto verso la Interlaziale (vettore) la medesima posizione che, nei confronti di questa, aveva la Arvato (mittente);

sicchè, essendo incontroverso che la merce fosse stata rubata (il reo fu condannato in sede penale), il danno patito dal mittente era pari al valore della merce sottratta, e tale valore il Tribunale aveva il compito di accertare, senza indagare se il mittente avesse o meno indennizzato il destinatario;

un'indagine su quest'ultima circostanza sarebbe stata necessaria solo se il vettore convenuto avesse eccepito che il mittente aveva ricevuto ugualmente il prezzo della merce del destinatario, e che quest'ultimo non ne avesse poi chiesto la restituzione;

il ricorso incidentale. deve quindi essere accolto, in base al seguente principio di diritto:

il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata, ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indenniato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a desti nazione, spetterà invece al vettore, quale onerato della prova del fritto impeditivo della pretesa attorea, dimostrare che il mittente aveva già percepito dal destinatario il prezzo della merce poi andata perduta, e che il destinatario non gliene ha chiesto la restituzione;

col primo motivo del proprio ricorso incidentale la Interlaziale, pur non inquadrando formalmente la propria censura in alcuno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c., nella sostanza lamenta che erroneamente il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di titolarità del credito risarcitorio in capo alla Arvato;

il motivo è inammissibile, come puntualmente eccepito dalla difesa della HDI;

il Tribunale, infatti, affrontando espressamente la suddetta questione, ritenne che la sottrazione del carico avesse fatto sorgere in capo al mittente il diritto al risarcimento del danno nei confronti del vettore, e che tale diritto fosse stato trasferito per effetto di surrogazione alla HDI; sarebbe stato, pertanto, onere della Interlaziale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, dedurre di avere espressamente riproposto tale questione in appello, indicando in quali termini;

col secondo motivo di ricorso incidentale la Interlaziale lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la sua eccezione di prescrizione; deduce che gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dalla Arvato, in quanto provenienti da soggetto non titolare di alcun credito nei confronti del vettore, non potevano produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione;

il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso incidentale;

le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Interlaziale Trasporti-Spedizioni s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018


Avv. Francesco Botta

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